L’ENEA chiarisce che in caso di coibentazione o sostituzione impianto possono accedere al 110% anche gli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), ma entro certe condizioni L’ENEA con la FAQ 16D pubblicata nella sezione Superbonus del suo portale chiarisce che è possibile portare in detrazione con l’aliquota del 110% gli interventi relativi all’installazione degli impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) in caso di interventi di coibentazione delle superfici opache. Relativamente all’installazione di impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue: In via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) rappresenta una valida soluzione tecnica. In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete.
Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) dotati di recupero di calore. Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati.
In tal caso i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.
Anche per tale casistica, il sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete.
Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) dotati di recupero di calore.
La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.