CERTIFICAZIONE ENERGETICA AFFITTI BREVI
In termini generali, anche per le locazioni brevi (ex articolo 4 del Dl 50/2017), siano esse soggette a registrazione o meno, è necessaria la predisposizione dell’Ape. L’articolo 6, commi 2 e 3, del Dlgs 192/2005 prevede infatti che, nel caso di nuova locazione di edifici o di unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne siano già dotati, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. La questione della registrazione del contratto di locazione, secondo un’interpretazione letterale della norma (pur non da tutti condivisa), non attiene all’obbligo di acquisire l’Ape, ma soltanto all’obbligo di inserire nel contratto un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato. Si tenga infine presente che l’articolo 15 del Dlgs 192/2005 stabilisce che, «in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma due, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
Affitti Brevi: Certificazione energetica

foto presepe porticciolo di Camogli 2019
Inserire il proprio immobile nel circuito degli Affitti Brevi, rappresenta una buona opportunità per il proprietario di ottenere un reddito aggiuntivo. Per poterlo fare, però, sono necessari una serie di adempimenti fondamentali. Uno di questi è la certificazione energetica dell’appartamento, che ne misura l’efficienza sul piano del consumo di energia.
AFFITTI BREVI E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica è l’attività che consente di determinare la prestazione energetica di un edificio, collocandolo in una scala composta da dieci classi energetiche, dalla classe A4 alla classe G. Il documento che descrive le caratteristiche energetiche è l’Attestazione di Prestazione Energetica.
L’Attestato di Prestazione Energetica può essere redatto in certi specifici casi per approfondire la situazione energetica dell’immobile e verificare quale possa essere il miglioramento della sua prestazione se si effettuano determinati interventi di riqualificazione come, ad esempio, la sostituzione dei serramenti, la modifica della tecnologia di riscaldamento o altri ancora.
L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) viene redatto da un professionista certificatore, il quale è un tecnico iscritto nell’apposito albo professionale e estraneo all’esecuzione dei lavori. Questo esperto valuta le proprietà delle murature e degli infissi, i consumi energetici, la produzione di acqua calda, i sistemi di riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il tipo di impianto e la presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Una volta completata l’analisi di tutti questi elementi, il certificatore compila il documento e rilascia la certificazione energetica, che riassume le caratteristiche energetiche dell’immobile.Il Dl 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e no. L’Ape deve essere allegata a tutti i nuovi contratti di locazione (e non di proroghe o di rinnovi o altro) stipulati in seguito all’entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità. L’articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l’immobile di Ape.